Art. 177
Articolo abrogato dalla l. 22 maggio 1993, n. 159.
Abrogato dal 11 giugno 1993
Articolo abrogato dalla l. 22 maggio 1993, n. 159.
Abrogato dal 11 giugno 1993
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1941 al 11 giugno 1993. 86 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Sullo spaccio di ogni esemplare di opere letterarie, scientifiche, didattiche e musicali di pubblico dominio, pubblicate in volumi, deve essere corrisposto dall'editore, a favore della Cassa di assistenza e di previdenza degli autori, scrittori e musicisti, un diritto del 3 per cento in cifra tonda sul prezzo di copertina. Per i volumi il cui prezzo non e' superiore a lire 10, tale diritto e' ridotto al 2 per cento.
tolto: Sullo spaccio di esemplari di elaborazioni tutelate delle opere suddette l'ammontare del diritto e' ridotto alla meta'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1993, N. 159
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art177 · fonte del testo
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