Art. 77
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
Abrogato dal 29 aprile 2003
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
Abrogato dal 29 aprile 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1976 al 29 aprile 2003. 80 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I diritti previsti da questo capo possono essere esercitati se sia stato effettuato il deposito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le norme del regolamento, di un esemplare del disco o dell'apparecchio analogo.
tolto: Tuttavia le formalita' del deposito di cui al primo comma, quale condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore, si riterra' soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del disco o apparecchio analogo risulti apposto in modo stabile il simbolo (P), accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima pubblicazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 68
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art77 · fonte del testo
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