Il compenso previsto dall'articolo 144 e' dovuto solo se il prezzo della vendita non e' inferiore a 3.000,00 euro. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i compensi dovuti ai sensi dell'articolo 144 sono cosi' determinati:

  • a)4 per cento per la parte del prezzo di vendita ((fino a 50.000 euro;))
  • b)3 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 50.000,01 e 200.000,00 euro;
  • c)1 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 200.000,01 e 350.000,00 euro;
  • d)0,5 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 350.000,01 e 500.000,00 euro;
  • e)0,25 per cento per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro. L'importo totale del compenso non puo' essere comunque superiore a 12.500,00 euro.

Testo vigente dal 21 marzo 2008

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 150, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15441/2026

    20 maggio 2026

    In tema di diritto d'autore, ai fini dell'applicazione del diritto di seguito di cui all'art. 144 della l. n. 633 del 1941, il requisito del prezzo minimo di vendita stabilito dagli artt. 150, comma 1, e 151 della medesima legge va determinato al netto dell'imposta (non costituente una componente del prezzo di vendita) assolta dalla casa d'aste - che operi quale mero intermediario tra venditore e acquirente - sulle commissioni dovute dalle parti, in quanto il pagamento del compenso all'autore grava esclusivamente sul venditore.

    Art. 150 · Art. 144 Diritto d’autore · Art. 151 Diritto d’autore

    Rassegna di maggio 2026, p. 95 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 21 marzo 2008

Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 2006 al 21 marzo 2008. 8 parole tolte, 2 parole aggiunte.

a) 4 per cento per la parte del prezzo di vendita tolto: compresa tra 3.000,00 euro e aggiunto: fino a 50.000tolto: ,00 euro;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art150 · fonte del testo