[1]Il compenso spettante all'autore e' costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso puo' essere rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di: dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere in collaborazione; traduzioni, articoli di giornali o di riviste; discorsi o conferenze; opere scientifiche; lavori di cartografia; opere musicali o drammatico-musicali; opere delle arti figurative.

[2]Nei contratti a partecipazione l'editore e' obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute.

Testo vigente dal 16 luglio 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art130 · fonte del testo