[1]Il contratto di edizione puo' essere " per edizione " o " a termine ".

[2]Il contratto " per edizione " conferisce all'editore il diritto di eseguire una o piu' edizioni entro vent'anni dalla consegna del manoscritto completo.

[3]Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere previste piu' ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni e del numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo.

[4]Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari.

[5]Il contratto di edizione " a termine " conferisce all'editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non puo' eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullita' del contratto medesimo. Tale termine di venti anni non si applica ai contratti di edizione riguardanti: enciclopedie, dizionari; schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili, ad uso industriale; lavori di cartografia; opere drammatico-musicali e sinfoniche.

[6]In entrambe le forme di contratto l'editore e' libero di distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente.

Testo vigente dal 16 luglio 1941

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 122, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art122 · fonte del testo