[1]L'amministrazione cura la gestione dei diritti di utilizzazione dell'opera.

[2]Non puo' pero' autorizzare nuove edizioni, traduzioni o altre elaborazioni, nonche' l'adattamento dell'opera alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla incisione su apparecchi meccanici, senza il consenso degli eredi rappresentanti la maggioranza per valore delle quote ereditarie, salvi i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria a tutela della minoranza, secondo le norme del Codice civile in materia di comunione.

Testo vigente dal 16 luglio 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art117 · fonte del testo