[1]Dopo la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione dell'opera, quando l'autore stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra gli eredi per il periodo di tre anni dalla morte medesima, salvo che l'autorita' giudiziaria, sopra istanza di uno o piu' coeredi, consenta, per gravi ragioni, che la divisione si effettui senza indugio.

[2]Decorso il detto periodo, gli eredi possono stabilire, per comune accordo, che il diritto rimanga ancora in comunione per la durata che sara' da essi fissata, entro i limiti indicati nelle disposizioni contenute nei codici.

[3]La comunione e' regolata dalle disposizioni del Codice civile e da quelle che seguono.

Testo vigente dal 16 luglio 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art115 · fonte del testo