Art. 172 rilancio — Altre disposizioni

Le cessioni di cui all'articolo 169 si considerano ((cessioni)) di rami di azienda ai fini del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. Agli atti aventi a oggetto le cessioni di cui al periodo precedente, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano, ove dovute, nella misura fissa di 200 euro ciascuna. Nelle cessioni di cui all'articolo 169, al soggetto cessionario e al soggetto cedente si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, per l'ente-ponte e per l'ente sottoposto a risoluzione dall'articolo 15 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49. I componenti positivi derivanti dagli interventi a sostegno della cessione di cui all'articolo 169 ((non concorrono, in quanto esclusi)), alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione netta del cessionario. Le spese sostenute dal cessionario nell'ambito delle misure di ristrutturazione aziendale sovvenzionate con i contributi di cui all'articolo 169, comma 1, lettera d), sono comunque deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e dal valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Il cessionario non e' obbligato solidalmente con il cedente ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Sono escluse dalla cessione le controversie relative ad attivita' e passivita' escluse dalla stessa e le relative passivita'.

Testo vigente dal 19 luglio 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 luglio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 2020 al 19 luglio 2020. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

Le cessioni di cui all'articolo 169 si considerano tolto: cessione aggiunto: cessioni di rami di azienda ai fini del decreto del Presidente della Repubblica del … I componenti positivi derivanti dagli interventi a sostegno della cessione di cui all'articolo 169tolto: , non concorrono, in quanto tolto: escluse aggiunto: esclusi, alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art172 · fonte del testo