Fermo rimanendo il numero dei posti dei direttori ordinari e straordinari degli Istituti di sperimentazione agraria di cui alla tabella VII annessa al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, non piu' di due direttori ordinari di 1ª classe, i quali abbiano maturato in tale classe almeno quattro anni di effettivo servizio, sono assegnati al grado 3° dell'ordinamento gerarchico, secondo l'ordine di anzianita' acquisito nel grado 4°.
Testo vigente dal 28 luglio 1948
