L'ultimo comma dell'art. 46 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e' modificato come segue: "I direttori ordinari conseguono la promozione al grado quinto al compimento del quinto anno di anzianita' nel grado sesto e la promozione al grado quarto al compimento del quarto anno di anzianita' nel grado quinto".
Testo vigente dal 28 luglio 1948
