[1]Articolo IX
[2]Ogni controversia fra le Parti Contraenti, circa la interpretazione e l'applicazione del presente Accordo e del suo allegato, che non possa essere risolta a mezzo di consultazioni, sara' sottoposta al giudizio di una commissione arbitrale di tre membri; due dei quali saranno nominati, rispettivamente, dall'una e dall'altra Parte Contraente, e il terzo sara' designato dal Presidente del Consiglio dell'I.C.A.O., scelto dalla lista di arbitri tenuta a norma dei regolamenti dell'I.C.A.O., fra persone che non abbiano la nazionalita' di una delle due Parti Contraenti. Le Parti Contraenti si impegnano di attenersi alle decisioni della commissione arbitrale.
Testo vigente dal 26 luglio 1948
