[1]Articolo VIII
[2]Se l'una o l'altra delle Parti Contraenti ritiene opportuno di modificare una qualsiasi disposizione contenuta nell'allegato a questo Accordo, le modifiche possono formare oggetto di una consultazione diretta fra le competenti Autorita' aeronautiche di ambedue le Parti Contraenti.
Testo vigente dal 26 luglio 1948
