Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 5 maggio 2003 al 1 febbraio 2018. 409 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Chiunque, ai sensi del regolamento e del presente decreto legislativo, effettua operazioni di esportazione di beni a duplice uso senza la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, e' punito con la reclusione da due a sei anni o con la multa da 25.000 a 250.000 euro. Chiunque effettua operazioni di esportazione di beni a duplice uso in difformita' dagli obblighi prescritti dalle autorizzazioni e' punito con la reclusione da due a quattro anni o con la multa da 15.000 a 150.000 euro. Con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui ai commi 1 e 2 e' disposta la confisca dei beni oggetto delle operazioni. L'esportatore di beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'Allegato I del regolamento che non fornisce all'Autorita' competente, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del medesimo regolamento, le prescritte informazioni, e' punito con la pena dell'arresto fino a due anni. L'esportatore di beni a duplice uso che omette di comunicare le variazioni delle informazioni e dei dati intervenute dopo la presentazione della domanda, che omette di indicare sui documenti e registri commerciali gli elementi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento, ovvero che non conserva, per i tre anni successivi alle esportazioni, i documenti di legge, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 15.000 a 90.000 euro. Alla stessa sanzione e' assoggettato colui il quale, su richiesta dell'Autorita' competente, non effettua la comunicazione dei dati, ovvero la trasmissione di atti e documenti concernenti le operazioni di esportazione di beni a duplice uso. Chiunque trasgredisce il divieto di cui all'articolo 14, comma 1, e' punito con la reclusione da due a quattro anni o con la multa da 15.000 a 150.000 euro. Chiunque trasgredisce il divieto di cui all'articolo 14, comma 2, e' punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da 10.000 a 50.000 euro. Chiunque effettua le operazioni di cui all'articolo 15 senza la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazioni false, e' punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da 10.000 a 50.000 euro. E' sempre disposto da parte dell'autorita' giudiziaria il sequestro del sito contenente le informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 15.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 221

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;96~art16 · fonte del testo