Art. 14 — Sanzioni
Articolo abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Abrogato dal 29 aprile 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Abrogato dal 29 aprile 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1992 al 29 aprile 2006. 215 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Alle attivita' di smaltimento dei rifiuti previste nel presente decreto restano applicabili le disposizioni penali vigenti in materia. Alle emissioni derivanti dagli impianti, fatta salva la disciplina integrativa prevista nel presente decreto, si applicano le disposizioni penali vigenti in materia. Chiunque non osserva i divieti previsti dall'art. 3, comma 2, lettere a) e b), e' punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 20 milioni. Chi utilizza gli oli usati come combustibili senza aver presentato la dichiarazione prevista dall'art. 9 e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni. Chiunque, esercitando alla data di entrata in vigore del presente decreto, attivita' di raccolta e di eliminazione di oli usati per le quali e' richiesta autorizzazione, non presenta la domanda all'autorita' competente nel termine previsto dall'art. 15, e' punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a lire 5 milioni. Chi non osserva gli obblighi stabiliti dall'art. 6, commi 3, 4 e 5 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500 mila a lire 5 milioni. Chi, nell'attivita' di rigenerazione, non osserva l'obbligo previsto dall'art. 10, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 10 milioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 264, comma 1, lettera o)) che "Restano valide ai fini della gestione degli oli usati, fino al conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi del presente decreto e per un periodo comunque non superiore ad un triennio dalla data della sua entrata in vigore, tutte le autorizzazioni concesse, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ai sensi della normativa vigente, ivi compresi [...], il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;95~art14 · fonte del testo
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