I contingenti numerici fissati dal precedente art. 1 saranno, nell'ordine, coperti dagli operai dipendenti dalle tre Forze armate compresi nelle seguenti categorie:

  • a)operai permanenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • b)operai in servizio non di ruolo alla predotta data, gia' in possesso al 30 giugno 1923 della qualifica di operai a matricola o di lavoranti permanenti;
  • c)operai in servizio non di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto che alla stessa data del 30 giugno 1923 rivestivano la qualifica di operai provvisori;
  • d)operai in servizio non di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, da presciegliersi tra quelli compresi in una graduatoria appositamente compilata in base a criteri di anzianita' e capacita' professionale ed in relazione alle esigenze funzionali dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni che concedono preferenze ai combattenti e ai reduci, o che attribuiscono o riservano posti di ruolo agli invalidi e ai mutilati di guerra.

Testo vigente dal 22 luglio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;940~art2 · fonte del testo