I contingenti numerici fissati dal precedente art. 1 saranno, nell'ordine, coperti dagli operai dipendenti dalle tre Forze armate compresi nelle seguenti categorie:
- a)operai permanenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b)operai in servizio non di ruolo alla predotta data, gia' in possesso al 30 giugno 1923 della qualifica di operai a matricola o di lavoranti permanenti;
- c)operai in servizio non di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto che alla stessa data del 30 giugno 1923 rivestivano la qualifica di operai provvisori;
- d)operai in servizio non di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, da presciegliersi tra quelli compresi in una graduatoria appositamente compilata in base a criteri di anzianita' e capacita' professionale ed in relazione alle esigenze funzionali dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni che concedono preferenze ai combattenti e ai reduci, o che attribuiscono o riservano posti di ruolo agli invalidi e ai mutilati di guerra.
Testo vigente dal 22 luglio 1948
