I contingenti di personale non di ruolo che l'Amministrazione dei lavori pubblici, a termini dell'art. 4 del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dell'articolo 12, n. 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e' autorizzata ad assumere e mantenere in servizio, saranno diminuiti di un numero complessivo di unita' pari al numero dei posti di ruolo che saranno conferiti in applicazione del presente decreto a dipendenti che siano compresi nei contingenti predetti.
Testo vigente dal 20 aprile 1948
