[1]Il numero degli operai di ruolo dell'Amministrazione della difesa e' cosi' stabilito:
[2]per l'Esercito.................... N. 8.710 unita' per la Marina.................... N. 10.000 unita' per l'Aeronautica.................. N. 7.000 unita' 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 8 aprile 1954, n. 572
1Il D.P.R. 8 aprile 1954, n. 572 ha disposto (con l'art. 1) che il contingente numerico degli operai permanenti, fissato, per ciascuna Forza armata, dall'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, e' ripartito come da tabella di seguito riportata. Ripartizione in gruppi e categorie dei posti di organico stabiliti per le tre Forze armate dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---
Testo vigente dal 21 agosto 1954
