Art. 14 — Importazione da Paesi terzi

I prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti possono essere importati soltanto se:

  • a)soddisfano le condizioni relative a tali alimenti, comprese quelle stabilite dal presente decreto legislativo;
  • b)sono accompagnati da documenti che indicano la denominazione e l'indirizzo dell'impianto che ha effettuato il trattamento di irradiazione e che contengano le informazioni di cui all'articolo 12, comma 1;
  • c)sono stati trattati in un impianto di irradiazione riconosciuto dalla Comunita' europea e figurante nell'elenco degli impianti riconosciuti redatto e pubblicato dalla Commissione europea.

Testo vigente dal 4 aprile 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-01-30;94~art14 · fonte del testo