Art. 1 — Campo di applicazione

Il presente decreto disciplina la produzione, la commercializzazione e l'importazione degli alimenti e dei loro ingredienti, di seguito denominati "prodotti alimentari", trattati con radiazioni ionizzanti. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, e, in particolare, il divieto di cui all'articolo 98, comma 1, lettera d), di aggiungere materie radioattive, anche mediante attivazione, ai prodotti alimentari, il presente decreto non si applica:

  • a)ai prodotti alimentari esposti a radiazioni ionizzanti prodotte da strumenti di misura o di controllo purche' la dose assorbita non sia superiore a 0,01 Gy per gli strumenti di controllo che utilizzano neutroni a 0,5 Gy negli altri casi, ad un livello energetico di radiazione non superiore a 10 MeV nel caso di raggi X, 14 MeV nel caso di neutroni e 5 MeV negli altri casi;
  • b)ai prodotti alimentari preparati per pazienti che necessitano, sotto controllo medico, di alimenti sterilizzati.

Testo vigente dal 4 aprile 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-01-30;94~art1 · fonte del testo