Gli impianti autorizzati al trattamento di prodotti alimentari con radiazioni ionizzanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, devono tenere, per ciascuna sorgente di radiazioni ionizzanti utilizzata, un registro in cui vengono indicati, per ogni lotto di prodotto alimentare trattato:

  • a)la natura e la quantita' dei prodotti alimentari irradiati;
  • b)il numero di lotto;
  • c)il richiedente del trattamento di irradiazione;
  • d)il destinatario dei prodotti alimentari trattati;
  • e)la data dell'irradiazione;
  • f)i materiali dei contenitori utilizzati durante il trattamento;
  • g)i dati per il controllo del processo di irradiazione conformemente all'allegato III, i controlli dosimetrici effettuati e i risultati ottenuti precisando, in particolare, i valori minimo e massimo della dose assorbita e il tipo di radiazione ionizzante;
  • h)il riferimento alle misurazioni di dose effettuate, prima dell'irradiazione, in sede di validazione del processo di trattamento di ciascun lotto. I registri di cui al comma 1 devono essere conservati per un periodo di cinque anni.

Testo vigente dal 4 aprile 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-01-30;94~art12 · fonte del testo