Art. 11 — Attribuzione del numero all'impianto

Il Ministero della sanita' attribuisce un numero di riferimento all'impianto relativo all'autorizzazione sanitaria ricevuta ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e ne da' comunicazione all'autorita' competente che l'ha rilasciata, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ovvero al prefetto, che hanno rilasciato il relativo nulla osta di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), nonche' alla regione o provincia autonoma interessata. Il Ministero della sanita' comunica alla Commissione europea il nome, l'indirizzo, il numero di riferimento dell'impianto e invia copia dell'autorizzazione, nonche' di tutti i provvedimenti di sospensione, di revoca o di modifica dell'autorizzazione stessa.

Testo vigente dal 4 aprile 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-01-30;94~art11 · fonte del testo