Gli enti locali della regione possono instaurare rapporti di reciproca collaborazione con enti locali degli stati confinanti, secondo la normativa statale e regionale, nel rispetto degli interessi nazionali, degli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e degli accordi internazionali.

Testo vigente dal 29 gennaio 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-01-02;9~art12 · fonte del testo