La regione, nel rispetto degli articoli 5 e 128 della Costituzione, nonche' dell'articolo 4 dello statuto di autonomia, fissa i principi dell'ordinamento locale e ne determina le funzioni, per favorire la piena realizzazione dell'autonomia degli enti locali.

Testo vigente dal 29 gennaio 1997

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 238/2007

    Parametro
    26 giugno 2007

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), promossa, in riferimento all'art. 123, quarto comma, della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 200…

    Art. 123 cost. · Art. 10 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione · Art. 4 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-01-02;9~art2 · fonte del testo