[1]Rapporti con gli enti locali

[2]La Regione, in armonia con i principi dell'autonomia e del decentramento politico ed amministrativo previsti dalla Costituzione, instaura, anche nella sua attivita' legislativa e politico-amministrativa, rapporti di partecipazione e di collaborazione con le Province, i Comuni e gli altri enti locali. La Regione indirizza, promuove e coordina l'attivita' degli enti locali ai fini di un equilibrato sviluppo territoriale e sociale in armonia con gli obiettivi democraticamente postulati della programmazione regionale e nel pieno rispetto della loro autonomia. La Regione promuove, altresi', il riordinamento degli enti locali, anche attraverso la costituzione di organismi associativi allo scopo di conseguire la migliore gestione dei servizi pubblici e la partecipazione dei cittadini alla formazione ed alla attuazione dei programmi di sviluppo.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;347~art59 · fonte del testo