Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1948 al 22 dicembre 2008. 77 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I beni che risultino asportati ad Amministrazioni dello Stato sono riconsegnati a quella che li deteneva, anche se non ne faccia richiesta. Gli altri beni sono riconsegnati a chi ne faccia domanda secondo le disposizioni degli articoli seguenti. Divengono di proprieta' dello Stato i beni per i quali non sia stata presentata o sia stata rigettata la domanda di riconsegna ed in ogni caso quelli per i quali l'interessato sia incorso nella decadenza dal diritto alla riconsegna.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;896~art4 · fonte del testo
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