Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1948 al 22 dicembre 2008. 87 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: La domanda puo' essere proposta da chi deteneva il bene al tempo della asportazione, o dal titolare di diritti, acquisiti anteriormente all'asportazione, che abbiano per oggetto il bene medesimo. La domanda del titolare di diritti non puo' dar luogo a riconsegna a suo favore nella fase amministrativa se concorre con essa la domanda del detentore. Tuttavia il titolare di diritti puo' proporre istanza giudiziaria contro il detentore per ottenere dallo stesso la restituzione del bene di cui sia stata disposta la riconsegna ai sensi del presente decreto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;896~art6 · fonte del testo
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