Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1948 al 22 dicembre 2008. 155 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: La riconsegna del bene non puo' essere eseguita nemmeno a titolo provvisorio, se l'istante non abbia versato un diritto per le spese generali di recupero, pari al 4% del valore del bene riferito al tempo della riconsegna, secondo la determinazione che ne abbia fatta l'autorita' giudiziaria o amministrativa che ne ha disposto la riconsegna, sentito, se occorra, un esperto. Le spese di trasporto, di facchinaggio, di conservazione e quelle doganali eventualmente dovute sono a carico di coloro ai quali i beni sono riconsegnati. Il diritto per le spese generali di recupero e l'ammontare delle spese indicate ai comma precedente sono dovuti anche dalle Amministrazioni dello Stato per i beni alle medesime riconsegnati. Il relativo importo grava sul bilancio delle amministrazioni interessate. Quando e' stata autorizzata la vendita del bene, per difficile o dispendiosa conservazione, il diritto per le spese generali di recupero e le altre spese, comprese quelle di vendita, sono trattenuti sul prezzo ricavato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;896~art18 · fonte del testo