Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1948 al 22 dicembre 2008. 95 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I beni devoluti allo Stato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, sono venduti dal Ministero dell'industria e del commercio. Il Ministero puo' valersi a tal fine dell'ufficio di dogana che li tiene in consegna, il quale procedera' con le forme prescritte per la vendita delle merci delle quali non sono stati soddisfatti i diritti doganali. Il prezzo ricavato, al netto del diritto per le spese generali di recupero, di cui all'articolo seguente, e delle spese di trasporto, di facchinaggio, di conservazione e di vendita, e' versato al Tesoro dello Stato nei modi indicati nell'art. 21.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;896~art17 · fonte del testo
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