[1]Il presente accordo entrera' in vigore il 1 luglio e sara' valido fino al 31 dicembre 1947. Qualora l'accordo commerciale non venisse prorogato per un ulteriore periodo di tempo, le disposizioni del presente accordo di pagamento si applicheranno a tutte le obbligazioni discendenti dalle transazioni iniziatesi durante il periodo di validita' dei menzionati accordi, firmati in data odierna, e fino a che le stesse non siano state portate a termine.
[2]Appena possibile verranno pubblicate le norme del Ministero del commercio estero e dell'Ufficio italiano dei Cambi per la regolamentazione, rispettivamente, degli scambi commerciali e dei relativi pagamenti sia con la Zona anglo-americana che con la Zona sovietica.
[3]N.B. - Coloro che sono in possesso del volume "Accordi commerciali e di pagamento conclusi dall'Italia nel dopoguerra" vorranno inserire il testo degli, accordi suddetti nel capitolo Germania.
Testo vigente dal 13 luglio 1948
