[1]Il presente accordo entrera' in vigore il 1 luglio e sara' valido fino al 31 dicembre 1947. Qualora l'accordo commerciale non venisse prorogato per un ulteriore periodo di tempo, le disposizioni del presente accordo di pagamento si applicheranno a tutte le obbligazioni discendenti dalle transazioni iniziatesi durante il periodo di validita' dei menzionati accordi, firmati in data odierna, e fino a che le stesse non siano state portate a termine.

[2]Appena possibile verranno pubblicate le norme del Ministero del commercio estero e dell'Ufficio italiano dei Cambi per la regolamentazione, rispettivamente, degli scambi commerciali e dei relativi pagamenti sia con la Zona anglo-americana che con la Zona sovietica.

[3]N.B. - Coloro che sono in possesso del volume "Accordi commerciali e di pagamento conclusi dall'Italia nel dopoguerra" vorranno inserire il testo degli, accordi suddetti nel capitolo Germania.

Testo vigente dal 13 luglio 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;885~art7 · fonte del testo