Le disposizioni del presente accordo si applicano:
- a)al pagamento delle merci esportate ai sensi degli articoli 1 e 2 dell'accordo commerciale firmato in data odierna;
- b)al pagamento delle spese di trasporto e di assicurazione, di noli e altre spese del genere;
- c)a tutte le altre spese inerenti alle operazioni commerciali;
- d)ad altri pagamenti da stabilirsi di comune accordo.
Testo vigente dal 13 luglio 1948
