Al maggiore importo del mutuo, cosi' come previsto al precedente art. 1, si estendono tutte le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 maggio 1947, n. 522, e nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 maggio 1947, n. 666.
Testo vigente dal 13 luglio 1948
