Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a trattare, concludere e perfezionare con il Governo degli Stati Uniti e con l'Export Import Bank i finanziamenti previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, nonche' a concedere le relative garanzie statali, oltre il limite di cento milioni di dollari, ma non oltre l'importo massimo di duecento milioni di dollari U.S.A. Al maggiore importo previsto dal presente articolo sono applicabili tutte le altre norme di cui al citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1917, n. 891.
Testo vigente dal 21 luglio 1948
