L'ammontare del mutuo che, giusta il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 maggio 1947, n. 522, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il ripristino degli impianti e per la estensione dell'elettrificazione alle linee ferroviarie esercitate dallo Stato, nonche' per l'esecuzione di altri lavori patrimoniali sulle linee stesse, puo' elevarsi fino a 50 miliardi di lire.
Testo vigente dal 13 luglio 1948
