Per il periodo dal 9 settembre 1943 al giorno precedente (2 ottobre 1945) la data di entrata in vigore del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, le indennita' giornaliere di cui all'art. 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, maggiorate dell'aggio sull'oro di 6,207, sono aumentate delle seguenti percentuali: 15% Cina, Svizzera, Portogallo, Svezia, Danimarca; 30% Turchia, Germania, Austria; 40% Russia, Bulgaria, Ungheria, Belgio, Olanda, Jugoslavia, Grecia, Cecoslovacchia, Francia, Norvegia, Polonia, Romania; 45% Inghilterra, Stati Uniti d'America, Messico, Canada', Repubbliche Sud-Americane, Egitto, Spagna, Tangeri, Algeria, Marocco spagnolo. Per i Paesi non previsti nel precedente comma nei quali, nel periodo ivi indicato, risultino effettuate missioni da parte di personale statale, le percentuali di aumento possono essere stabilite con decreti del Ministero del tesoro.

Testo vigente dal 10 luglio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;860~art1 · fonte del testo