Alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere effetto tutti gli obblighi assunti dallo Stato in dipendenza del terremoto 28 dicembre 1908, per la ricostruzione o riparazione delle chiese e case canoniche dell'Archidiocesi di Messina in base alle leggi e convenzioni preesistenti, ed in conseguenza e' inammissibile qualsiasi azione da parte degli enti ecclesiastici, relativamente alla suddetta materia, che non trovi fondamento nell'annessa convenzione.

Testo vigente dal 8 luglio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;840~art8 · fonte del testo