A decorrere dal giorno in cui entrera' in attuazione il presente decreto cessa di aver vigore nei riguardi dell'Amministrazione dello Stato ed in quelli della Mensa Arcivescovile di Messina, la convenzione 30 marzo 1928 indicata nel precedente art. 2. Restano pero' in vigore le rinunzie dei diritti a mutuo di pertinenza della Mensa Arcivescovile di Messina e dei benefici ecclesiastici o comunque ad essa pervenuti dichiarate nell'art. 7, della predetta convenzione con le eccezioni specificate nell'articolo stesso sempreche' le domande di contributi siano state presentate e documentate nei termini stabiliti dall'art. 4 del regio decreto 14 giugno 1928, n. 1556.
Testo vigente dal 8 luglio 1948
