La convenzione 18 marzo 1948 approvata col presente decreto e' esente da tassa di bollo e di registro. Gli atti concernenti l'acquisto dei suoli e di edifici effettuati entro il 31 dicembre 1053 nonche' l'assegnazione di beni da parte della Mensa Arcivescovile di Messina le eventuali retrocessioni sono esenti da tasse di bollo e di concessioni governative e dai diritti catastali, sempreche' siano destinati agli scopi previsti dalla convenzione stessa. Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le imposte fisse di registro e ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonche' i diritti e i compensi spettanti agli Uffici dei registri immobiliari stessi e agli Uffici del registro e delle imposte dirette, e salvo sempre quanto previsto dall'art. 10 del regio decreto 14 giugno 1928, n. 1556.

Testo vigente dal 8 luglio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;840~art7 · fonte del testo