La convenzione 18 marzo 1948 approvata col presente decreto e' esente da tassa di bollo e di registro. Gli atti concernenti l'acquisto dei suoli e di edifici effettuati entro il 31 dicembre 1053 nonche' l'assegnazione di beni da parte della Mensa Arcivescovile di Messina le eventuali retrocessioni sono esenti da tasse di bollo e di concessioni governative e dai diritti catastali, sempreche' siano destinati agli scopi previsti dalla convenzione stessa. Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le imposte fisse di registro e ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonche' i diritti e i compensi spettanti agli Uffici dei registri immobiliari stessi e agli Uffici del registro e delle imposte dirette, e salvo sempre quanto previsto dall'art. 10 del regio decreto 14 giugno 1928, n. 1556.
Testo vigente dal 8 luglio 1948
