Art. 5 — Sanzioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
Abrogato dal 23 ottobre 2005
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
Abrogato dal 23 ottobre 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 2000 al 23 ottobre 2005. 45 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Chiunque omette di indicare il prezzo per unita' di misura o non lo indica secondo quanto previsto dal presente decreto e' soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, terzo comma, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogarsi con le modalita' ivi previste.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;84~art5 · fonte del testo
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