Art. 4 — Esenzioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
Abrogato dal 23 ottobre 2005
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
Abrogato dal 23 ottobre 2005
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2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 2000 al 23 ottobre 2005. 246 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Sono esentati dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unita' di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:
tolto: a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformita' alle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441 e successive modificazioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;
tolto: b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
tolto: c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;
tolto: d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;
tolto: e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di indicazione della quantita' netta secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni concernenti l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;
tolto: f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o piu' elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito;
tolto: g) prodotti di fantasia;
tolto: h) gelati monodose;
tolto: i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con propri decreti, puo' aggiornare l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonche' indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;84~art4 · fonte del testo
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