All'insegnante chiamato in mancanza del titolare, a supplire nell'ufficio di direttore dell'istituto e' dovuta, oltre lo stipendio e la retribuzione in godimento, una retribuzione mensile pari ad 1/10 del solo stipendio mensile iniziale del grado del titolare stesso. Il direttore supplente e' dispensato dall'obbligo dell'insegnamento, sempre che l'assenza del titolare superi i 15 giorni.
Testo vigente dal 6 luglio 1948
