All'insegnante chiamato in mancanza del titolare, a supplire nell'ufficio di direttore dell'istituto e' dovuta, oltre lo stipendio e la retribuzione in godimento, una retribuzione mensile pari ad 1/10 del solo stipendio mensile iniziale del grado del titolare stesso. Il direttore supplente e' dispensato dall'obbligo dell'insegnamento, sempre che l'assenza del titolare superi i 15 giorni.

Testo vigente dal 6 luglio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;826~art5 · fonte del testo