Al personale insegnante incaricato presso l'Accademia d'arte drammatica di Roma, la cui retribuzione gravi direttamente sul bilancio dello Stato e che abbia almeno 15 ore settimanali di lezione, spetta un assegno annuo corrispondente allo stipendio iniziale dovuto al personale insegnante di ruolo di grado 9°, gruppo A. Al detto personale competono altresi' l'indennita' di carovita, con le relative quote complementari, e qualsiasi altra indennita' dovuta al personale di ruolo di grado 9° residente nella stessa sede e avente la stessa situazione familiare. Per l'incarico di "maestro accompagnatore al piano", nelle lezioni di danza, il trattamento economico e' commisurato allo stipendio iniziale del grado 11° oltre all'indennita' di carovita e alle quote complementari nonche' a qualsiasi altra indennita' dovuta al personale di ruolo di grado 11° residente nella stessa sede e avente la stessa situazione familiare. Quando l'insegnante incaricato abbia un numero di ore settimanali d'insegnamento inferiore a quello di cui al primo comma del presente articolo, il previsto trattamento economico e' dovuto in proporzione.

Testo vigente dal 6 luglio 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;826~art1 · fonte del testo