L'insegnamento impartito dagli insegnanti incaricati oltre le 15 ore settimanali, o da professori di ruolo, o da persone che abbiano un impiego di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dello Stato e degli altri enti pubblici, e' compensato in ragione di due terzi della misura oraria della sola retribuzione risultante dall'applicazione del precedente art. 1.

Testo vigente dal 6 luglio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;826~art2 · fonte del testo