L'insegnamento impartito dagli insegnanti incaricati oltre le 15 ore settimanali, o da professori di ruolo, o da persone che abbiano un impiego di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dello Stato e degli altri enti pubblici, e' compensato in ragione di due terzi della misura oraria della sola retribuzione risultante dall'applicazione del precedente art. 1.
Testo vigente dal 6 luglio 1948
