Per gli ufficiali e i sottufficiali provvisti di alloggio in natura la misura dell'indennita' speciale di pubblica sicurezza e' ridotta: di un quarto per gli ufficiali e i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito e non di servizio; di un ottavo per gli ufficiali e i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito e di servizio.
Testo vigente dal 6 luglio 1948
