[1]L'indennita' speciale di pubblica sicurezza (gia' indennita' militare) per i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e' stabilita nella seguente misura lorda mensile:

[2]Gradi Celibi Ammogliati

[3]Marescialli di 1ª classe.......... L. 4.600 L. 8.050 Marescialli di 2ª classe.......... " 4.400 " 7.700 Marescialli di 3ª classe.......... " 4.300 " 7.500 Brigadieri........................ " 2.350 " 3.900 Vicebrigadieri.................... " 2.200 " 3.650

[4]((Per le guardie scelte di pubblica sicurezza e guardie di pubblica sicurezza, la misura dell'indennita' medesima e' stabilita in lire 1200 nette mensili)).

Testo vigente dal 9 dicembre 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 dicembre 1951

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1948 al 9 dicembre 1951. 7 parole tolte, 2 parole aggiunte.

Per le guardie scelte di pubblica sicurezzatolto: , aggiunto: e guardie di pubblica sicurezza tolto: ed allievi guardie di pubblica sicurezza, la misura dell'indennita' medesima e' stabilita in tolto: L. aggiunto: lire 1200 nette mensili.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;824~art2 · fonte del testo