Sono abrogate le disposizioni relative alla misura della indennita' speciale di pubblica sicurezza che siano in contrasto con le norme del presente decreto. Le disposizioni concernenti i compensi per il lavoro straordinario previste dal decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, non si applicano dall'entrata in vigore del presente decreto al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Testo vigente dal 6 luglio 1948
