Sono abrogate le disposizioni relative alla misura della indennita' speciale di pubblica sicurezza che siano in contrasto con le norme del presente decreto. Le disposizioni concernenti i compensi per il lavoro straordinario previste dal decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, non si applicano dall'entrata in vigore del presente decreto al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Testo vigente dal 6 luglio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;824~art4 · fonte del testo