Art. 1
Il Ministro Guardasigilli, fino a trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ha facolta' di conferire funzioni giudiziarie ai laureati in giurisprudenza, profughi della Venezia Giulia, ai termini degli articoli 1, lettera b) e 2, prima parte, del decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1601, purche' gli interessati abbiano presentata la domanda entro il termine stabilito dall'art. 1, ultimo comma, del citato decreto 23 dicembre 1947, n. 1601.
Testo vigente dal 5 luglio 1948
