L'applicabilita' dell'art. 6 - primo, secondo e terzo comma - della legge 31 ottobre 1942, n. 1352, e' estesa, al 31 dicembre 1948. La facolta' prevista dal citato art. 6 puo' essere esercitata anche per la destinazione alla reggenza di preture prive di titolare, nei confronti:

  • a)degli uditori che precedentemente alla nomina abbiano esercitato funzioni giudiziarie ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1946, n. 352, o come vice pretori onorari;
  • b)degli uditori che successivamente alla nomina stessa abbiano compiuto un tirocinio effettivo di almeno quattro mesi. Per gli uditori di cui alla lettera b) la destinazione in reggenza ha luogo previo parere favorevole dei capi di Corte. 12 3
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 febbraio 1949, n. 26

1

La L. 3 febbraio 1949, n. 26 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono prorogate fino al 31 dicembre 1949 le seguenti disposizioni: a) l'art. 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113, fermo restando per gli uditori destinati in reggenza il trattamento economico stabilito dall'art. 6, terzo comma, della legge 31 ottobre 1942, n. 1352; [...]." Ha inoltre disposto (con l'art. 4) che "La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1949 [...]."

L. 5 gennaio 1950, n. 8

2

La L. 5 gennaio 1950, n. 8 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "Fino al 31 dicembre 1950 sono prorogati: [...] b) l'art. 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113, fermo restando per gli uditori destinati in reggenza il trattamento economico stabilito dall'art. 6, terzo comma, della legge 31 ottobre 1942, n. 1352; [...]."

L. 5 marzo 1951, n. 190

3

con decorrenza dal 1 gennaio 1951

La L. 5 marzo 1951, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "Fino a nuova disposizione sono prorogati: [...]; b) l'art. 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113, fermo restando, per gli uditori destinati in reggenza, il trattamento economico stabilito dalla legge 10 gennaio 1950, n. 4; [...]." Ha inoltre disposto (con l'art. 2) che "La presente legge ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1951."

Testo vigente dal 18 aprile 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 aprile 1951

Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 1950 al 18 aprile 1951.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 5 marzo 1951, n. 190

    La L. 5 marzo 1951, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "Fino a nuova disposizione sono prorogati: [...]; b) l'art. 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113, fermo restando, per gli uditori destinati in reggenza, il trattamento economico stabilito dalla legge 10 gennaio 1950, n. 4; [...]." Ha inoltre disposto (con l'art. 2) che "La presente legge ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1951."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-14;113~art1 · fonte del testo