Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano nei confronti di coloro i quali, successivamente all'allontanamento dal servizio ivi previsto, e prima del 25 luglio 1943, abbiano ottenuto altro impiego alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 novembre 1964, n. 1234
1La L. 2 novembre 1964, n. 1234 ha disposto (con l'art. 1) che a modifica di quanto disposto dal presente articolo, e' concesso ai lavoratori di cui allo stesso, i quali, nel periodo di servizio prestato, non abbiano maturato trattamento di quiescenza, il trattamento di quiescenza secondo le norme dell'art. 1, primo comma, del presente decreto.
Testo vigente dal 17 dicembre 1964
