A coloro i quali hanno diritto al trattamento previsto dal primo comma del precedente art. 1, e che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno ancora raggiunto i limiti ivi indicati per il collocamento a riposo, e' corrisposta la retribuzione che competerebbe loro se fossero tuttora in servizio escluso ogni altro assegno, anche di carovita, per il periodo di sei mesi anteriore alla data predetta.
Testo vigente dal 1 luglio 1948
