Le disposizioni per il collocamento a riposo dei militari del Corpo per compiuti periodi massimi di servizio, di cui all'art. 28 del regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, continuano ad applicarsi ai sottufficiali e militari di truppa in servizio permanente che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano gia' raggiunto i limiti di eta' di cui al precedente art. 1 ed a quelli che li raggiungono entro cinque anni dalla data suddetta senza aver compiuto il 30° anno di servizio se marescialli maggiori ed il 25° anno se militari di grado inferiore.

Testo vigente dal 23 aprile 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-02;307~art2 · fonte del testo